L’uso di telecamere e della videosoreglianza in senso lato devono sottostare a delle regole ferree in materia di privacy. Vediamole insieme.
- Tutti coloro che transitano in aree videosorvegliate devono essere informati del fatto che sono ripresi attraverso cartelli resi ben visibili, anche quando il sistema è spento o momentaneamente inattivo. Quando questi sistemi di videosorveglianza sono collegati con le Forze dell’Ordine è necessario segnalarlo sui cartelli, come previsto dal Garante della Privacy. Nei luoghi pubblici, invece, i cartelli non sono obbligatori, anche se raccomandati dal Garante.
- I video e le registrazioni possono essere conservati per un massimo di 24 ore, fatti salvi quei casi in cui le immagini sono necessarie alle indagini. Nelle banche e in tutte le attività più rischiose, le immagini possono essere conservate al massimo per una settimana; la richiesta di conservazione per periodi più lunghi deve essere sottoposta al Garante e da questo approvata.
- I Comuni italiani che installano sistemi di videosorveglianza hanno l’obbligo di comunicarlo attraverso cartelli che ne segnalano la presenza, a meno che l’attività di ripresa non sia legata alla prevenzione, all’accertamento o alla repressione di reati. La conservazione delle immagini, anche in questo caso, non può superare i 7 giorni.
- Ci sono specifiche misure di sicurezza per i sistemi di videosorveglianza integrati, ossia tutti quei sistemi che collegano fra loro soggetti privati con soggetti pubblici come le società di sorveglianza, gli internet providers, ecc. In alcuni casi è prevista la verifica preliminare del Garante.
- I sistemi di videosorveglianza intelligenti – associazione delle immagini a parametri biometrici, motion detection, ecc – hanno necessità della verifica preliminare da parte del Garante.
- I sistemi usati per rilevare le infrazioni sulle strade vanno segnalati con appositi cartelli. Inoltre le telecamere possono riprendere solo le targhe dei veicoli e non le persone al loro interno; le immagini non possono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo.
- Il controllo con telecamere di depositi e aree rifiuti è lecito.
- Le telecamere possono essere usate nei luoghi di lavoro solo nel rispetto nelle norme in materia di lavoro. Non è possibile il controllo a distanza del lavoratore.
- Negli ospedali e nei luoghi di cura è possibile effettuare riprese, ma non è possibile trasmetterle sui monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. L’accesso alle immagini è consentito solo al personale autorizzato e, al massimo, ai famigliari dei degenti.
- E’ ammessa la videosorveglianza nelle scuole a tutela degli atti vandalici, ma solo in determinate aree e durante gli orari di chiusura.
- Nel trasporto pubblico le telecamere sono ammesse, così come alle fermate, ma l’angolo di ripresa deve essere circoscritto e non sono ammessi zoom, mentre sui taxi non è possibile riprendere stabilmente la postazione di guida.
- Nel campo turistico le riprese possono essere fatte, a patto che non rendano riconoscibili le persone.
- In ambito privato la videosorveglianza è consentita senza il consenso delle persone riprese, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Garante della Privacy.